Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette sono considerati significativi e qualificanti nell’ambito del contrasto del fenomeno del riciclaggio; la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., disegna la “collaborazione” attiva richiesta ai soggetti destinatari ai fini della prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Rilevanti ai fini di questo breve excursus sono gli articoli 41 (comma 1 e 6), 42 (comma 2 e 4) e 52 (comma 2).
L’art. 41, prevede l’obbligo in capo agli intermediari finanziari di segnalare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo», in base agli elementi acquisiti nell’ambito dell’attività svolta. Le segnalazioni all’autorità competente devono essere eseguite senza ritardo; nel momento in cui il soggetto tenuto alla segnalazione matura la convinzione che l’operazione può essere sospetta, ha il dovere di segnalarla.




