L’Organismo di Vigilanza come garante della compliance antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Un breve excursus della normativa vigente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette sono considerati significativi e qualificanti nell’ambito del contrasto del fenomeno del riciclaggio; la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., disegna la “collaborazione” attiva richiesta ai soggetti destinatari ai fini della prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rilevanti ai fini di questo breve excursus sono gli articoli 41 (comma 1 e 6), 42 (comma 2 e 4) e 52 (comma 2).

L’art. 41, prevede l’obbligo in capo agli intermediari finanziari di segnalare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo», in base agli elementi acquisiti nell’ambito dell’attività svolta. Le segnalazioni all’autorità competente devono essere eseguite senza ritardo; nel momento in cui il soggetto tenuto alla segnalazione matura la convinzione che l’operazione può essere sospetta, ha il dovere di segnalarla.

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I “nuovi” reati di dichiarazione fraudolenta alla luce della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

Il recente decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 attua le previsioni contenute nell’articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale era stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.

Sul versante penale, l’esigenza di razionalizzazione del sistema sanzionatorio trae origine dal riconoscimento, da parte del legislatore, dell’inadeguatezza e insufficienza dell’attuale assetto normativo.

Il sistema repressivo penal-tributario resta tuttavia incentrato sulla disciplina contenuta nel  decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 tanto che la scelta attuata con il decreto legislativo n.158 è stata definita come quella di mero restyling dell’esistente[1] .

In effetti la Relazione governativa sottolinea anche la circostanza che la legge di delegazione parli di «revisione», e non già di «riforma» o di «riscrittura» del diritto penale tributario, a significare che il legislatore ha inteso muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, per come originariamente delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Si impone qualche riflessione, utile per affrontare gli interventi più significativi, in attesa dei primi interventi chiarificatori della giurisprudenza.

Orbene, alcuni di questi interventi hanno interessato direttamente le condotte fraudolente previste dagli art.2 e 3 del decreto legislativo 74/2000.

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Obbligo del contraddittorio: la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.24823/2015 e le sue conseguenze

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 sono intervenute sulla nota questione circa l’esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti fiscali, compresi quelli effettuati “a tavolino”, senza verifica presso i locali del contribuente.

Si ricorderà che la questione, prende le mosse dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), in base al quale dopo il rilascio del PVC da parte dei verificatori che hanno eseguito delle attività ispettive presso la sede del contribuente, devono trascorrere sessanta giorni prima che il Fisco possa notificare il relativo avviso di accertamento, durante i quali il contribuente può formulare osservazioni che l’Ufficio è tenuto a valutare.

Sempre le SS.UU. con la sentenza n.18184/2013 erano già intervenute sul thema stabilendo la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei predetti sessanta giorni, atteso che la sua finalità è quella di tutelare l’effettivo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale in ossequio dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, semprechè non sussistano ragioni di motivata urgenza che legittimino l’emissione anticipata dell’atto impositivo.

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